Art. 14. Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria 1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, e' concessa in via straordinaria, "alla memoria", la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado "oro" prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni. 2. La speciale concessione e' corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1. 3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalita' alle autorita' marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.