Art. 14.
     Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria
  1.  Ai  marittimi  italiani  uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel,
Algeria,  e'  concessa  in  via  straordinaria,  "alla  memoria",  la
medaglia  d'onore per lunga navigazione di primo grado "oro" prevista
per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n.
127, e successive modificazioni.
  2.  La  speciale  concessione  e'  corrisposta alle vedove e/o agli
orfani  ovvero  in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei
fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.
  3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della
straordinaria concessione e ne comunica le generalita' alle autorita'
marittime  competenti  per territorio, che provvederanno ad inoltrare
al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione
la  documentazione  necessaria  per  il  conferimento  della medaglia
d'onore per lunga navigazione.