Art. 15. Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione 1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi" sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici,". 2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".