Art. 16.
            Acquisto e installazione sistemi di controllo
                       dei metalli radioattivi
  1.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti  i  Ministeri della sanita' e delle finanze, provvede ai fini
dell'acquisto  e  della  installazione  di  sistemi di scintillazione
disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita'
dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, dal
Ministro  delle  finanze,  che  disciplina  altresi'  le modalita' di
utilizzazione.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  5  miliardi  per  il  1994,  si provvede mediante
utilizzazione  dei  fondi  dello  stanziamento iscritto per lo stesso
anno  al  capitolo  di  spesa  n.  7549 dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.