Art. 16. Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanita' e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita' dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresi' le modalita' di utilizzazione. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.