Art. 18.
            Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50
             e successive modificazioni ed integrazioni
  1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "Per  il  comando  e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei
quali  sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore
a  1400  cc.,  se  a  carburazione  a  due  tempi, o a 1800 cc., se a
carburazione   a   quattro  tempi  aspirati,  o  a  1300  cc.,  se  a
carburazione  a  quattro  tempi  sovralimentati,  o  a 3300 cc., se a
motore  diesel,  comunque con potenza superiore a 55,15 KW o a 75 CV,
e'  necessario  essere in possesso di una delle abilitazioni previste
dall'articolo 20.".
  2. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "Fermo  restando  quanto  stabilito dall'articolo 18 della presente
legge  le  abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono
rilasciate per:
    a)  imbarcazioni  a  vela  con  o  senza motore ausiliario per la
navigazione senza alcun limite dalla costa;
    b)   imbarcazioni  a  motore  aventi  caratteristiche  e  potenza
superiori  a  quelle  indicate  all'articolo  18, primo comma, per la
navigazione entro sei miglia dalla costa;
    c)  imbarcazioni  a  motore per la navigazione senza alcun limite
dalla costa.".
  3.  Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971,
n.  50,  e  successive modificazioni ed integrazioni, e' sostuito dal
seguente:
  "Per  il  comando  e  la  condotta dei natanti da diporto dotati di
motore  avente  le  caratteristiche  indicate dall'articolo 18, primo
comma, della presente legge, le abilitazioni sono le stesse e vengono
conseguite  con  le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a
motore abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.".
  4.  L'articolo 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  21.  -  1.  I  documenti  di abilitazione al comando ed alla
condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.
   2.  Le  patenti  per  il  comando e la condotta delle imbarcazioni
indicate  alla  lettera  b)  del  primo  comma dell'articolo 20, sono
rilasciate  dalle  capitanerie  di  porto, dagli uffici circondariali
marittimi  e dalle altre autorita' marittime a cio' delegate, nonche'
dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile.
   3.  Le  patenti  per  il  comando e la condotta delle imbarcazioni
indicate  alle  lettere a) e c), nonche' quella per il comando per le
navi  da  diporto  sono rilasciate dalla capitaneria di porto e dagli
uffici circondariali marittimi.
   4.  Le  patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del
Ministro dei trasporti e della navigazione.".
  5. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, le parole: "alle
lettere  a),  b)  e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere
a), b) e c)".