Art. 18. Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni 1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 KW o a 75 CV, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.". 2. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per: a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite dalla costa; b) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa; c) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.". 3. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostuito dal seguente: "Per il comando e la condotta dei natanti da diporto dotati di motore avente le caratteristiche indicate dall'articolo 18, primo comma, della presente legge, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a motore abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.". 4. L'articolo 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 21. - 1. I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti. 2. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alla lettera b) del primo comma dell'articolo 20, sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorita' marittime a cio' delegate, nonche' dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile. 3. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c), nonche' quella per il comando per le navi da diporto sono rilasciate dalla capitaneria di porto e dagli uffici circondariali marittimi. 4. Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.". 5. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alle lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b) e c)".