Art. 19. Informatizzazione dei servizi marittimi 1. Per la realizzazione, nell'ambito del piano triennale 1995-1997 per l'informatica, del sistema di governo, della rete di telecomunicazione e del sistema operativo di comando e controllo della navigazione ai fini della sicurezza del traffico marittimo e della ricerca e soccorso in mare, e' autorizzata la spesa di L. 22.000 milioni per l'anno 1995 e di L. 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione di cui alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.