Art. 19.
               Informatizzazione dei servizi marittimi
  1.  Per la realizzazione, nell'ambito del piano triennale 1995-1997
per   l'informatica,   del   sistema   di   governo,  della  rete  di
telecomunicazione  e  del  sistema  operativo  di comando e controllo
della  navigazione  ai  fini della sicurezza del traffico marittimo e
della  ricerca  e  soccorso  in  mare,  e' autorizzata la spesa di L.
22.000  milioni  per  l'anno 1995 e di L. 22.000 milioni per ciascuno
degli  anni  1996  e  1997, da iscrivere nell'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
  2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  sul  capitolo  6856  dello  stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
utilizzando  parzialmente  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  di cui alla tabella A allegata alla
legge 23 dicembre 1994, n. 725.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.