Art. 2.
                       Differimento di termini
  1.  Il  termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma
2,  e  dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n.
84,  recante  riordino  della  legislazione  in  materia portuale, e'
differito al 1 gennaio 1995.
  2.  Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
5  ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre  1993,  n.  494,  ai fini dell'attuazione della delega delle
funzioni  amministrative  alle  regioni ai sensi dell'articolo 59 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e'
prorogato al 31 dicembre 1995.
  3.  Il  termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma
6,  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della
legislatura portuale, e' differito al 1 luglio 1994.
  4.  Dalla  stessa data del 1 luglio 1994 la tassa di cui al comma 6
dell'articolo  28  della  legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in
tutti  i  porti  secondo  le  aliquote  previste  dall'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  13 marzo 1974,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, nella
misura attualmente vigente.