Art. 4.
                    Aumento del contributo annuo
          in favore del Centro internazionale radio-medico
  1.  Il  contributo  annuo  a  carico del bilancio del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  a  favore  della fondazione "Centro
internazionale  radio-medico  -  CIRM",  istituito con legge 31 marzo
1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio
1985,  n.  27,  e'  elevato  di  lire 1.050 milioni a decorrere dal 1
gennaio 1994.
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
pari  a  lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a
carico  dello  stanziamento  iscritto al capitolo 3853 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.