Art. 6.
             Interventi a favore del settore armatoriale
  1.  L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e'
sostituito dal seguente:
  "  4.  Le  condizioni  ed  il  tasso di interesse dei contratti per
l'accensione  dei  mutui  di  cui  al  comma  1  sono determinati dal
Ministero del tesoro.".
  2.  Per  far fronte ai maggiori oneri delle societa' di navigazione
esercenti   linee   marittime  sovvenzionate,  in  conseguenza  delle
disposizioni  dettate  dal  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  194  del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, e'
autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23
miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi a
decorrere  dal  1997  a  carico  del  capitolo  3651  dello  stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.