Art. 9.
             Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202
  1.  Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202,
e' soppressa la parola: "8" e, dopo il medesimo comma, e' inserito il
seguente:
  "3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo
8  del  decreto-legge  13  maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per
tassa  di  stazionamento  somme  maggiori  di  quelle dovute, possono
computare  l'eccedenza  in  diminuzione dall'ammontare del versamento
della   tassa   stessa  dovuta  per  il  periodo  successivo.  Questa
disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori
somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.".