IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 25 luglio  1992,  n.  349,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
  Visto il decreto-legge 29 agosto 1994,  n.  521,  convertito  dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 599;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di utilizzare
contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per  contrastare
la  criminalita'  organizzata  nel territorio della regione Sicilia e
della regione Calabria e nel territorio del comune e della  provincia
di  Napoli  per  la  tutela  di  specifici  obiettivi  di  lotta alla
criminalita' organizzata, al  fine  di  conseguire  un  piu'  diffuso
controllo  dell'ordine  pubblico  e  di  garantire  la  sicurezza dei
cittadini;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare  talune  strutture e funzioni, al fine di intensificare la
lotta contro la criminalita' organizzata nei  settori  del  controllo
del traffico degli stupefacenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e dei Ministri dell'interno e della  difesa,  di  concerto
con  i  Ministri  delle  finanze, del bilancio e della programmazione
economica e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni previste  dall'articolo  1  e  dall'articolo  3,
comma  1,  del  decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386,  continuano  ad
applicarsi  nelle  province  della  Sicilia a decorrere dal 1 gennaio
1995.
  2.  A  decorrere  dalla  stessa  data  le  disposizioni  citate  si
applicano,  con  l'osservanza  delle  modalita'  ivi stabilite, nelle
province della Calabria e nei territori della provincia e del  comune
di  Napoli,  per  la  tutela  di  specifici  obiettivi  di lotta alla
criminalita'  organizzata,  nonche'  nelle  province  della   regione
Puglia, anche per il controllo della frontiera marittima, a decorrere
dal 10 maggio 1995.
  3.  Entro  il  30 giugno 1995 il Governo presenta al Parlamento per
l'esame  da  parte  delle  competenti  commissioni  parlamentari   un
programma  di  graduale  sostituzione delle Forze armate impegnate in
compiti di ordine pubblico in Sicilia, in Calabria e nella  provincia
di  Napoli,  nonche'  di  potenziamento in uomini e mezzi delle Forze
dell'ordine al fine di accrescere la  capacita'  di  contrasto  della
criminalita'  e  di  rassicurare i cittadini sull'impegno dello Stato
per il controllo del territorio.