Art. 2.
  1. Il personale di cui alla normativa richiamata nell'articolo 1 e'
posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1995.
  2. I  comandi  militari  di  regione,  competenti  per  territorio,
provvedono   alle   spese   relative   ai  compensi  dovuti  per  gli
alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale  militare
impiegato  nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1, in deroga alle
vigenti norme, anche per quanto attiene alle  tariffe  ed  ai  limiti
temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.