Art. 2. 1. Il personale di cui alla normativa richiamata nell'articolo 1 e' posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1995. 2. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.