Art. 3. 1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.".