Art. 3.
  1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di
rotazione, con i rapporti  di  dipendenza  operanti  nell'ambito  del
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  in  ragione  della funzione
esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale
di divisione dell'Arma dei carabinieri o  un  generale  di  divisione
della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel
settore.".