Art. 4.
  1. All'onere  derivante  dall'attuazione  degli  articoli  1  e  2,
valutato  in  lire  127.000  milioni  per l'anno finanziario 1995, si
provvede: quanto a lire  64.000  milioni,  mediante  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno  medesimo,  utilizzando  parzialmente
l'accantonamento  relativo  al Ministero del tesoro, e, quanto a lire
63.000 milioni,  a  carico  dei  seguenti  capitoli  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della difesa per l'anno finanziario 1995:
capitolo 1086, per lire 1.000 milioni; capitolo 1091,  per  lire  500
milioni;  capitolo  1092,  per lire 1.000 milioni; capitolo 1105, per
lire 14.000 milioni; capitolo 1802, per lire 3.100 milioni;  capitolo
1872,  per lire 2.100 milioni; capitolo 1878, per lire 2.100 milioni;
capitolo 2000, per lire 1.000 milioni; capitolo 2002, per lire  1.500
milioni;  capitolo  2102, per lire 14.500 milioni; capitolo 2103, per
lire 500 milioni; capitolo 2802, per lire  10.200  milioni;  capitolo
2804,  per lire 7.500 milioni; capitolo 3001, per lire 3.500 milioni;
capitolo 3204, per lire 500 milioni.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.