Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 127.000 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 63.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.000 milioni; capitolo 1091, per lire 500 milioni; capitolo 1092, per lire 1.000 milioni; capitolo 1105, per lire 14.000 milioni; capitolo 1802, per lire 3.100 milioni; capitolo 1872, per lire 2.100 milioni; capitolo 1878, per lire 2.100 milioni; capitolo 2000, per lire 1.000 milioni; capitolo 2002, per lire 1.500 milioni; capitolo 2102, per lire 14.500 milioni; capitolo 2103, per lire 500 milioni; capitolo 2802, per lire 10.200 milioni; capitolo 2804, per lire 7.500 milioni; capitolo 3001, per lire 3.500 milioni; capitolo 3204, per lire 500 milioni. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.