Art. 5.
  1. Per far fronte a situazioni di emergenza che coinvolgono  gruppi
di  stranieri  privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa
di identificazione, respingimento o  espulsione,  e'  autorizzata  la
spesa di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.
Al  relativo  onere,  da  imputare  ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  si  provvede
mediante  riduzione  dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al
capitolo 4295 del  medesimo  stato  di  previsione  e  corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni  dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sono determinati i
criteri e  le  modalita'  di  utilizzo  e  di  erogazione  dei  fondi
assegnati   agli   enti  locali  per  l'attuazione  degli  interventi
straordinari di  cui  al  comma  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo  17,  comma  4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il
previo parere del Consiglio di Stato.