Art. 5. 1. Per far fronte a situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione, respingimento o espulsione, e' autorizzata la spesa di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzo e di erogazione dei fondi assegnati agli enti locali per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.