Art. 3.
               Trasferimenti erariali agli enti locali
  1.  La  determinazione  dei trasferimenti erariali ordinari, di cui
all'articolo  35  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come  modificato  dal  decreto  legislativo  1 dicembre 1993, n. 528,
valida  per  l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei
gettiti  dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze
al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.
  2.  I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi,
determinati  nei  modi  indicati  al  comma  1, costituiscono base di
riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita
dall'articolo   3   del   decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
  3. Un'ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali di cui ai
commi  1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi, avviene solo per
gli enti interessati alle variazioni delle tariffe d'estimo di cui al
decreto  legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, ed al decreto-legge 27
agosto  1994,  n.  515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre  1994, n. 596, nonche' per quelli interessati ad attribuzioni
di proventi dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio
1994 e per quelli interessati ad eventuali errori.
  4.  Restano  altresi'  definitivamente  fissate le somme comunicate
agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per
la  perequazione  degli  squilibri  della fiscalita' locale, ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  5.  Nel  caso  di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta
per  la  fusione,  l'attribuzione  dei fondi spettanti avviene con le
seguenti modalita':
    a)  il  fondo  ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di
fiscalita' locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti
previsti  dal comma 1, lettere a) e c) e dal comma 3 dell'articolo 34
del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartiti
secondo  le  modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e
41  del  citato  decreto  legislativo  n. 504 del 1992 all'inizio del
triennio   successivo   all'acquisizione   dei   dati   dagli  organi
competenti;
    b)  i  trasferimenti  erariali  relativi al fondo per lo sviluppo
degli  investimenti,  di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono attribuiti
provvisoriamente   all'ente  originario  in  attesa  delle  novazioni
soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;
    c)   il   fondo  consolidato  di  cui  al  comma  1,  lettera  b)
dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il
contributo  di  allineamento  alla  media nazionale dei trasferimenti
erariali  spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 5
dell'articolo  25  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  e  il
contributo  per  la  mobilita'  volontaria  e  per  quella degli enti
dissestati  sono  disposti,  all'inizio  del  triennio successivo, in
proporzione  alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del
decreto  legislativo  n.  504 del 1992. In attesa della comunicazione
dell'ISTAT il riparto e' effettuato in base alla popolazione indicata
dalla prefettura competente per territorio.
  6.  In  attesa  delle  comunicazioni dei dati da parte degli organi
competenti  la  ripartizione dei fondi di cui al comma 5, lettera a),
e'  disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e
per  il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti
alla  data  dell'istituzione  e attestati dalla prefettura competente
per territorio.