Art. 3. Trasferimenti erariali agli enti locali 1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994. 2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 3. Un'ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi, avviene solo per gli enti interessati alle variazioni delle tariffe d'estimo di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, ed al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, nonche' per quelli interessati ad attribuzioni di proventi dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio 1994 e per quelli interessati ad eventuali errori. 4. Restano altresi' definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalita' locale, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalita': a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e c) e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartiti secondo le modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti; b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale; c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e il contributo per la mobilita' volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto e' effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio. 6. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 5, lettera a), e' disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.