Art. 3.
              Interventi in materia di opere pubbliche
  1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31
dicembre  1993  stabilito  dall'articolo  1,  comma 2, della legge 23
dicembre  1992,  n.  493,  relativo  all'espletamento dei compiti del
comitato  di  esperti  istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi  di  consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
  2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360,
e' sostituito dal seguente:
  " 1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di
Pisa,   il   comitato   di  undici  esperti  di  alta  qualificazione
scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra
storici  dell'arte  medievale  e dal direttore dell'Istituto centrale
per  il  restauro,  istituito  per  le  operazioni  propedeutiche dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta congiunta del
Ministro  per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
pubblici,  provvede,  anche  in  deroga alla normativa vigente, sulla
base  dell'esame  della documentazione esistente in materia presso il
Ministero  dei  lavori pubblici, all'individuazione e definizione del
progetto  di  massima  e  di  quello esecutivo, stabilendo i tempi, i
costi  e  le  modalita' di esecuzione e designando, anche nel proprio
seno,  il  soggetto  responsabile della direzione dei lavori, nonche'
all'attua  zione  dei  necessari  interventi  e all'indicazione delle
modalita'  per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai
fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si
avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro".
  3.  La facolta' di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, e' estesa agli anni
1993  e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo
8412  dello  stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai
sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
  4.  Il  termine  del  periodo di concessione di cui all'articolo 13
della   legge   12  agosto  1982,  n.  531,  e'  prorogato,  ai  fini
dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della
societa' Autostrade S.p.a., di anni quindici.
  5.   Per   consentire   la  prosecuzione  del  programma  operativo
"metanizzazione"   delle  regioni  dell'obiettivo  1,  approvato  con
decisione  della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989,
nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso
la  Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale
di  metanizzazione  del  Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della
legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,   sono   destinate  al  finanziamento  della  quota  di
competenza  nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la
Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a versare al conto corrente
di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge
16  aprile  1987,  n.  183,  l'ammontare  determinato dal CIPE per la
successiva  reiscrizione  al  capitolo 7802 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro.
  6.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
stabilisce,  con  propri  decreti,  entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione
dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
  7.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
della  legge  16  dicembre  1993,  n. 520, si intendono riferite agli
esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati
idraulici  di  terza categoria che, sulla base delle rispettive norme
statutarie,   svolgono,   esclusivamente   o  promiscuamente  con  le
attivita'  di  difesa  idraulica,  funzioni aventi natura giuridica e
finalita'  diverse,  tra  cui quelle di cui al capo V del testo unico
delle  disposizioni  di  legge  intorno  alle  opere idrauliche delle
diverse  categorie,  approvato  con  regio decreto 25 luglio 1904, n.
523,  continuano  ad  operare  ai soli fini dello svolgimento di tali
ultime funzioni. In caso di attivita' promiscue, alla separazione del
patrimonio  provvede  il  Ministero del tesoro - Ispettorato generale
per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
  8.  Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, e' differito al 31 dicembre 1994.
  9. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
9,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67,
e' sostituito dal seguente:
  "  7.  Le  somme  disponibili  sul  capitolo  8420  dello  stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine
degli  esercizi  1990  e  1992  sono conservate nel conto dei residui
passivi  per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Universita' degli
studi di Siena.".
  10.  I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del
Ministero  dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente
all'anno  1994,  avvalendosi  delle speciali procedure disposte con i
commi  terzo,  quarto  e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto
1977,  n.  546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995
possono  comunque  essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
riparazione  e  ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma
del  1968,  le  somme  non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5,
della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  iscritte  in  conto  residui
indipendentemente dall'anno di provenienza.
  11.  L'autorizzazione  ai  comuni delle zone del Belice colpite dal
terremoto  del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto
del  1981,  a  contrarre  mutui  decennali  con  istituti  di credito
speciale  o  sezioni  autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di
cui  all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e
dell'articolo  3,  comma  4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' prorogata sino al 31 dicembre 1995.