Art. 2. Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione 1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validita' delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle gia' esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonche' i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorche' banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. La periodicita' dell'indizione dei concorsi non puo' essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso. 2. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre.". Nell'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1 novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1 ottobre 1994.". 3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli direttivi degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e' prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 4. Nell'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994". 5. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento anticipato ai fini dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.