Art. 2.
                         Proroghe di termini
                  in materia di pubblica istruzione
  1.  I  termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso  ai  ruoli  direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e
per  soli  titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei
coordinatori  amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi  gli  istituti  educativi,  i  periodi  di  validita'  delle
graduatorie  dei  medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese
quelle gia' esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonche' i programmi
e  le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori
di  musica,  ancorche'  banditi prima della data di entrata in vigore
del  presente  decreto  ma  non  ancora espletati, sono stabiliti dal
Ministro  della  pubblica  istruzione. La periodicita' dell'indizione
dei concorsi non puo' essere comunque inferiore al triennio, salvo il
caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite
prima della scadenza del triennio stesso.
  2.  Al  comma  17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per il personale
ispettivo,  direttivo,  docente  e  amministrativo tecnico ausiliario
(A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per
il  personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per
i conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e
per   quello  dell'Accademia  nazionale  di  danza  al  1  ottobre.".
Nell'articolo  13,  comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "g-bis)  per  il  personale  dei  conservatori  di  musica e delle
accademie  di  belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a
decorrere  dal  1  novembre  1994  e  per il personale dell'Accademia
nazionale  di  danza  cessato  dal servizio a decorrere dal 1 ottobre
1994.".
  3.  In  attesa  dell'attuazione  dell'autonomia  scolastica  e  del
riordinamento  degli  organi  collegiali  della  scuola, la durata in
carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici
provinciali  e  dei  consigli  scolastici  distrettuali del Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione e dei consigli direttivi degli
istituti  regionali  di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento
educativi  e'  prorogata,  nel  limite  massimo  di  un anno, secondo
termini  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione.
  4.  Nell'articolo  59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994".
  5. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento
anticipato ai fini dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre
1994,  n.  724,  si  intendono  accettate  se  presentate entro il 28
settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i
prescritti  requisiti  oggettivi  e fatto salvo quanto previsto dagli
articoli  510,  comma  5,  e  580,  comma  5,  del  testo unico delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.