Art. 5. Accesso alle sedi di segreteria generale, comunali e provinciali, di classe 1a 1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni e' designato direttamente dal Ministero dell'interno. 2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1a classe). - I posti di segretario comunale generale di 1a classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare: a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso; b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di 'ottimo' e per l'altro anno almeno quello di 'distinto'; c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso; d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianita' nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresi', in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'eta' e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione. Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso. I posti di segretario generale di 1a classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto dei Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare: a) i segretari comunali generali di 1a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di 'ottimo'; b) i segretari provinciali, nonche' i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'eta'. I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati.".