Art. 7. Giudizio complessivo 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali. 2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale e' formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti. 3. Il giudizio complessivo e' espresso con le qualifiche di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo" ed e' formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attivita' svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire. 4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di "cattivo", confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, e' sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio. 5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, e' ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione entro trenta giorni dall'avvenuta notifica. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali. 7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.