Art. 10.
                       Obbligo di informazione
  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  9 sottoposti all'obbligo di
tenuta   dei   registri  di  carico  e  scarico,  o  il  loro  legale
rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della
definizione  del  modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25
gennaio  1994,  n.  70,  comunicano  annualmente  alla regione o alla
provincia  delegata,  entro  il 28 febbraio di ogni anno a partire da
quello  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,   i   dati   relativi  alle  caratteristiche  qualitative  e
quantitative  dei  residui  prodotti,  trattati  o utilizzati, con la
precisazione  se  trattasi  di  residuo tossico e nocivo, desunti dai
registri  di  carico  e scarico. Alla comunicazione va allegata copia
della  ricevuta  del versamento del diritto di segreteria di cui agli
articoli  4, comma 2, e 5, comma 3, nonche' copia della comunicazione
di  cui  agli  articoli  4,  comma  1,  e  5,  comma  1, ed eventuali
aggiornamenti della medesima.
  2.  Le  regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni
anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni
di  cui  al  comma  1  al  Ministero  dell'ambiente, all'ANPA ed alle
rispettive   agenzie   regionali   per   l'ambiente,  ai  fini  della
valutazione  ed  elaborazione statistica dei dati, che puo' avvalersi
della  collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  in  accordo con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.