Art. 11.
                              Controlli
  1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990,  n.  142,  e  salvo  che  la  legge  regionale o delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  non  dispongano diversamente, i
controlli  sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio,
di  trattamento  e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono
esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici,
dei competenti servizi tecnici.
  2.   Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad  effettuare
ispezioni,   verifiche,   prelievi   di  campioni  all'interno  dello
stabilimento,  impianto  e  impresa  che  produca  o  che  svolga  le
operazioni di cui al comma 1.