Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilita' 1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, e' punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo della ammenda e' aumentato a lire 30 milioni. 2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualita' dell'aria, nonche' di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, e' punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire trentamilioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato. 4. Non e' punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali. 5. Non e' altresi' punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1. 6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attivita' che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.