Art. 12.
                 Sanzioni e causa di non punibilita'
  1.  Chiunque,  nello  svolgimento  delle  operazioni  previste  nel
presente  decreto,  relative  a  residui individuati, non osserva gli
obblighi  stabiliti  dall'articolo  4,  commi 1 e 3, dall'articolo 5,
comma  1,  dall'articolo  6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo
10, comma 1, e' punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci
milioni.   Nel   caso   le  predette  violazioni  riguardino  residui
pericolosi, il massimo della ammenda e' aumentato a lire 30 milioni.
  2.  Chiunque,  nello  svolgimento  delle  operazioni  previste  nel
presente  decreto,  relative  a  residui  individuati  non osserva le
prescrizioni  di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di
cui  all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e'
punito  con  l'arresto  sino  ad  un anno o con l'ammenda da lire tre
milioni  a  lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate
nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui
pericolosi.  In  caso  di superamento dei valori limite di emissione,
ovvero dei valori limite di qualita' dell'aria, nonche' di riutilizzo
in  cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di
cui   al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29  settembre  1994,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 245 del 19 ottobre 1994, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  si  applicano  le  sanzioni
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203.
  3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze
o  dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento
CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, e'
punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire trentamilioni. Se il
fatto  illecito  riguarda  il  trasporto  di materiali o sostanze non
corrispondenti  a  quelle indicate nella notifica, si applica la pena
dell'arresto  da  3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato.
   4.  Non  e' punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso
un  fatto  previsto  come  reato  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,  e successive modifiche ed
integrazioni, nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni
di  raccolta  e  trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento,
recupero  o  riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in
conformita'  alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
in  data  26  gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.
  5.  Non  e'  altresi'  punibile  chi, alla data del 7 gennaio 1995,
abbia  effettuato  lo  stoccaggio  provvisorio  dei rifiuti tossici e
nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui
all'articolo 14, comma 1.
  6.  Le  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre  1982,  n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non
si  applicano  nella  parte  in  cui disciplinano, anche agli effetti
sanzionatori,  le  attivita'  che  il  presente  decreto disciplina e
qualifica  come  attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le
sanzioni  previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al riutilizzo.