Art. 15. Semplificazioni delle attivita' di smaltimento 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attivita', i tipi e le quantita' di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attivita' di autosmaltimento di cui al comma 1, e' tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita', corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantita', le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonche' le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione puo' chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, puo' vietare l'avvio o la prosecuzione delle attivita' e imporre la rimozione degli effetti gia' prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attivita' industriali. 4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3. 5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma. 6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 7. I soggetti o le imprese che svolgono attivita' commerciali o di intermediazione relativamente alle attivita' di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalita', i requisiti e i diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile. 9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile. 10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualita' tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente. 11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente individua i quantitativi di materiali ed energia ricavabili dai rifiuti solidi urbani e assimilati e dagli imballaggi che possono essere utilizzabili dal sistema produttivo e definisce accordi di programma con soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono nei successivi centottanta giorni i piani di smaltimento dei rifiuti sulla base degli accordi di programma.