Art. 15.
           Semplificazioni delle attivita' di smaltimento
  1.   Il   Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e con il Ministro
della  sanita', stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti
non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi,
nei  luoghi  stessi  di  produzione  per  i  quali  non  e' richiesta
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine,
per  ciascun  tipo di attivita', i tipi e le quantita' di rifiuti, le
condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni
del presente comma non si applicano per le discariche.
  2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto.  Decorso  tale  termine provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  3.  Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale
le  attivita'  di autosmaltimento di cui al comma 1, e' tenuto a dare
in  carta  libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla
regione,  alla  provincia  autonoma  ovvero  alla  provincia delegata
territorialmente  competente  ed  alla  sezione  regionale  dell'Albo
nazionale  delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attivita', corredandola con una relazione dalla quale risulti il
ciclo  dal  quale  provengono  i  rifiuti,  il tipo, la quantita', le
caratteristiche    dei    rifiuti   da   autosmaltire,   nonche'   le
caratteristiche   dell'impianto  di  smaltimento,  le  condizioni  di
esercizio  e  le  emissioni  nell'ambiente.  La regione puo' chiedere
ulteriori  dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme
vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti
la  mancanza  dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti,
puo'  vietare  l'avvio o la prosecuzione delle attivita' e imporre la
rimozione degli effetti gia' prodotti. Si applicano comunque le norme
tecniche  di  sicurezza  e  le procedure autorizzative previste dalla
normativa vigente per le attivita' industriali.
  4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi   di  smaltimento  dei  rifiuti  territorialmente  competenti
redigono   l'elenco   degli   operatori   che   hanno  effettuato  la
comunicazione di cui al comma 3.
  5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo
nazionale  delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di  cui  all'articolo  10  del  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
un  diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e il Ministro del tesoro, stabilisce,
con  proprio decreto, le modalita' di riscossione, di versamento e di
aggiornamento di tale somma.
  6.  Le  imprese  che  effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono
escluse  dall'obbligo  di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo
10  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
  7.  I soggetti o le imprese che svolgono attivita' commerciali o di
intermediazione relativamente alle attivita' di raccolta, trasporto e
smaltimento  di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una
sezione  speciale  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  esercenti  i
servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti; le modalita', i requisiti e i
diritti  per  l'iscrizione  sono stabiliti, entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  8.  Al  fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione
dei  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti di cui all'articolo 6 del
decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
la  realizzazione  di  impianti  di  smaltimento efficaci, le regioni
adottano  prioritariamente  il  criterio  della riduzione all'origine
della  produzione  dei  rifiuti  e  della riutilizzazione dei rifiuti
mediante  produzione,  con  idonei  interventi  di  preselezione e di
pretrattamento,   di   combustibile  da  rifiuti,  impiegabile  senza
pericoli   per   la   salute   e  per  l'ambiente.  Gli  impianti  di
termocombustione  devono  essere  progettati  in  modo da ottenere il
massimo recupero energetico possibile.
  9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre
1988,  n.  397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988,  n.  475,  i  piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
prevedono  che  i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in
base alla componente combustibile e a quella non combustibile.
  10.  Le  regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per
la  preventiva  separazione della frazione combustibile da quella non
combustibile  in  modo  che  si  produca  combustibile da rifiuti con
idonee caratteristiche e con qualita' tali da non costituire pericolo
per la salute e per l'ambiente.
  11.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto, il Ministro dell'ambiente individua i quantitativi
di  materiali  ed  energia  ricavabili  dai  rifiuti  solidi urbani e
assimilati  e  dagli  imballaggi  che possono essere utilizzabili dal
sistema  produttivo  e  definisce  accordi  di programma con soggetti
utilizzatori   e   con  le  regioni.  Le  regioni  ridefiniscono  nei
successivi  centottanta  giorni  i  piani  di smaltimento dei rifiuti
sulla base degli accordi di programma.