Art. 16.
               Modifiche di disposizioni autorizzative
  1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre  1982,  n. 915, in scadenza, vengono
prorogate  anche  in  data  successiva  al 1 giugno 1994 dalle stesse
amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere
durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo
nazionale  delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
da  parte  del  Comitato  nazionale dello stesso. Le variazioni delle
autorizzazioni  rilasciate  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  10  settembre  1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse
amministrazioni  che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida,
di  sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che
hanno rilasciato le autorizzazioni.
  2.  E'  differito al 1 giugno 1995, limitatamente a quanto disposto
dall'articolo  11,  comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma
2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412.
  3.  L'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di  smaltimento  rifiuti  di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1987,  n.  441,  e'  deliberata,  a decorrere dal trentesimo
giorno  successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma
5,  dalle  sezioni regionali, in attuazione della normativa vigente e
delle  direttive  emesse  dal  Comitato  nazionale del predetto Albo.
Avverso  il  provvedimento  di  reiezione della domanda l'interessato
puo'   proporre,   entro   trenta   giorni  dalla  comunicazione  del
provvedimento stesso, ricorso amministrativo al Comitato nazionale.
  4.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
407,  non  si  applica  alle domande di iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri    del    tesoro,    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, della sanita' e
dell'interno,  da  emanarsi  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore   del   presentre   decreto,   sono  ridefinite  le  modalita'
organizzative  e  di  funzionamento  dell'Albo nazionale previste dal
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  21  giugno  1991,  n.  324,  e
successive modificazioni.