Art. 16. Modifiche di disposizioni autorizzative 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti da parte del Comitato nazionale dello stesso. Le variazioni delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni. 2. E' differito al 1 giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 3. L'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' deliberata, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 5, dalle sezioni regionali, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale del predetto Albo. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato puo' proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso amministrativo al Comitato nazionale. 4. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presentre decreto, sono ridefinite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.