Art. 17. Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996."; b) al comma 4 e' aggiunto infine il seguente periodo: "Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario e' esteso fino al 31 ottobre 1995"; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo."; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonche' delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprieta' di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle gia' prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996. Le richieste di detassazione o di riduzione sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed hanno effetto dall'anno 1995.". 2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle direttive sui rifiuti 91/156/CEE e 91/689/CEE sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali, fino alla stessa data, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, secondo le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per i servizi di smaltimento di detti rifiuti eventualmente prestati, i titolari dei locali e delle aree sono tenuti a rimborsare i comuni nella misura corrispondente al costo effettivo sostenuto fino al 13 ottobre 1994. Il termine per effettuare l'eventuale denuncia, limitatamente a tale periodo, e' differito al 30 novembre 1994.". 3. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.