Art. 17.
                    Disposizioni in tema di tasse
            per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
  1.  All'articolo  79  del  decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "   3.   Le   disposizioni  modificative,  apportate  nel  1994  ai
regolamenti  di  cui  al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad
eccezione  di  quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma
2,  secondo  periodo,  66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64,
comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal
1 gennaio 1996.";
    b) al comma 4 e' aggiunto infine il seguente periodo: "Le tariffe
per  il  1995  sono  deliberate  in  base  ai  previgenti  criteri di
commisurazione  ed  il  predetto potere di riequilibrio tariffario e'
esteso fino al 31 ottobre 1995";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5.  Ai  fini  della determinazione del costo di esercizio di cui
all'articolo  61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e'
dedotto  dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti
in  regime  di  privativa comunale un importo non inferiore al cinque
per  cento  a  titolo  di  costo dello spazzamento dei rifiuti solidi
urbani  di  cui  all'articolo  2, terzo comma, n. 3), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale
eccedenza  di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata
in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "  6.  In  sede  di  prima  applicazione della nuova disciplina, le
denunce  originarie  e  di  variazione,  di cui all'articolo 70, sono
presentate  per  gli  anni  1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30
settembre  1994  e  il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree
scoperte  che  costituiscono  pertinenza  od accessorio dei locali ed
aree   assoggettabili   a  tassa,  nonche'  delle  parti  comuni  del
condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in
multiproprieta' di uso comune. Le denunce integrative o modificative,
anche  di  quelle gia' prodotte in base al precedente ordinamento del
tributo,  nonche'  l'elenco  di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono
presentati  entro  il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla
modifica  degli  elementi  imponibili,  delle  riduzioni tariffarie e
delle  nuove  agevolazioni  richieste, a decorrere dall'anno 1996. Le
richieste  di  detassazione  o  di  riduzione  sono  presentate entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto ed hanno effetto dall'anno 1995.".
  2.  All'articolo  62  del  decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "5-bis.  Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione
delle  direttive  sui  rifiuti  91/156/CEE  e 91/689/CEE sono esclusi
dalla  tassa  i  locali e le aree dove per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati
agli  urbani, allo smaltimento dei quali, fino alla stessa data, sono
tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i  produttori,  secondo  le
modalita'  di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo 3 del decreto del
Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per i servizi
di  smaltimento  di  detti rifiuti eventualmente prestati, i titolari
dei  locali  e  delle  aree  sono  tenuti a rimborsare i comuni nella
misura corrispondente al costo effettivo sostenuto fino al 13 ottobre
1994. Il termine per effettuare l'eventuale denuncia, limitatamente a
tale periodo, e' differito al 30 novembre 1994.".
  3.  I  comuni  che  deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66,
commi  3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura
del  costo  del  servizio  non inferiore a quello previsto per l'anno
1994,  senza  apportare  aumenti,  compensativi  delle riduzioni, che
eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.