Art. 18.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Ai  fini  dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4,
comma  1,  e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni gia' presentate
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto che contengano
tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
  2. Le attivita' avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle
norme  dei  decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n.
12,  10  marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n.
438,  7  settembre  1994,  n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio
1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate
dalle  regioni  in  attuazione  dell'articolo  2  del decreto-legge 9
settembre  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero
della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5,
risultino  sottoposte  ad  un  diverso regime amministrativo, possono
essere  mantenute  in  esercizio qualora i soggetti che le esercitano
provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, alla
presentazione,  a  seconda dei casi, della prescritta comunicazione o
dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorita' competente si
pronuncia entro i successivi centoventi giorni.