Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso. 2. Le attivita' avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorita' competente si pronuncia entro i successivi centoventi giorni.