Art. 21. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente GUZZANTI, Ministro della sanita' CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia FANTOZZI, Ministro delle finanze LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO