Art. 21.
                          Entrata in vigore
 1.  Le  disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio
1995.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 maggio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  BARATTA,    Ministro   dei   lavori
                                  pubblici e dell'ambiente
                                  GUZZANTI, Ministro della sanita'
                                  CLO',  Ministro dell'industria, del
                                  commercio  e dell'artigianato e del
                                  commercio con l'estero
                                  MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
                                  LUCHETTI,  Ministro  delle  risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  FRATTINI,  Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO