Art. 5.
         Attivita' di riutilizzo sottoposte a comunicazione
 1.   Chiunque   intende   effettuare  sul  territorio  nazionale  il
trattamento,  lo  stoccaggio  o il riutilizzo dei residui di cui agli
allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994
pubblicato  sul  supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale
n.  212  del  10  settembre  1994,  e  di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente  16  gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
della  Gazzetta  Ufficiale  del  30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione
delle  categorie  di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo
decreto,  e'  tenuto  a  darne  annualmente  comunicazione,  su carta
libera,  alla  sezione  regionale  dell'albo  nazionale delle imprese
esercenti  servizi  di  smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla
provincia   autonoma  o  alla  provincia  delegata,  territorialmente
competente.  La  comunicazione  e'  corredata da una relazione, nella
quale  sono  indicati  provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche
dei  residui  da  trattare,  stabilimento  e ciclo di trattamento, di
produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati
ad  essere riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche dei
prodotti  derivanti  dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la
provincia  autonoma  o  la provincia delegata puo' chiedere ulteriori
dati  ed  informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti
sulla  tutela  della  salute  e  dell'ambiente  e, qualora accerti la
mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo'
vietare  la  prosecuzione dell'attivita' ed impone la rimozione degli
effetti  gia'  prodotti.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   e  della  sanita',  verranno  stabilite  le  norme
tecniche  per  la  regolamentazione  delle  attivita'  finalizzate al
riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi
derivanti  da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui
allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni
pesanti petrolifere (Coke di petrolio).
  2.  Le  sezioni  regionali  territorialmente  competenti  dell'Albo
nazionale  delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti
redigono   l'elenco   degli   operatori   che   hanno  effettuata  la
comunicazione ai sensi del presente decreto.
  3.  Agli  oneri  per  la  tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si
provvede  con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale,
pari   a  lire  cinquantamila  a  carico  delle  ditte  esercenti  le
attivita'.
  4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e
della   normativa   comunitaria,  con  particolare  riferimento  alle
disposizioni  di  cui  ai  commi  5  e  6,  con  decreto del Ministro
dell'ambiente,   di   concerto   con   i   Ministri   della  sanita',
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  vengono  apportate modifiche ed
integrazioni agli allegati di cui al comma 1.
  5. Le attivita' di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono
sottoposte  alle  procedure  agevolate previste dal presente articolo
qualora:
    a) siano definite per ciascun tipo di attivita' le norme generali
che  fissano  i tipi e le quantita' dei residui nonche' le condizioni
alle  quali le attivita' sono sottoposte alla disciplina del presente
articolo;
    b)  siano  definite  in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' di
residui  ed  ai  metodi  di  trattamento o riutilizzo le prescrizioni
necessarie  per  assicurare  che  i residui stessi siano riutilizzati
senza  pericolo  per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
  6.  Le  attivita'  di  riutilizzo  dei  residui  tossici o nocivi o
pericolosi  sono  sottoposte  alle  procedure  agevolate previste dal
presente articolo qualora:
    a)  siano  definite  le  norme  generali  che fissano i tipi e le
quantita' di residui;
    b)  sia  indicato  per  ogni  tipo di residuo il valore limite di
sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;
    c)  siano  individuati  i  tipi di attivita' e le condizioni alle
quali   l'attivita'   e'  sottoposta  alla  disciplina  del  presente
articolo;
    d)  siano  definite,  in  relazione  ai  tipi e alle quantita' di
sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo,
le  prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano
riutilizzati  senza  pericolo  per  la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.