Art. 7.
                      Movimenti trasfrontalieri
  1.   L'importazione  e  l'esportazione  dei  residui  destinati  al
riutilizzo  sono  disciplinate  dal  regolamento  CEE  n.  259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma
1,  in conformita' a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono
essere  destinati  allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati
in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.
  3.  Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui
allegato  1  al  decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212
del  10  settembre  1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle
voci  del  sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento
CEE  n.  259/93,  presentano  requisiti  equivalenti agli adempimenti
richiesti  dall'articolo  1, comma 3, lettera b), primo trattino, del
predetto  regolamento  CEE  n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle
regioni  territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi
della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, che attesti la provenienza, i
tipi,  le  quantita' e le caratteristiche merceologiche dei materiali
da  utilizzare,  nonche' lo stabilimento nel quale i materiali stessi
sono  destinati  ad  essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti
predetti  devono  annotare  sui  registri  IVA,  o su altre scritture
contabili  obbligatorie,  la  quantita',  la qualita' e l'origine dei
materiali  utilizzati  e  sono sottoposti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
  4.  All'importazione  dei  residui  di cui all'articolo 2, comma 1,
individuati  dalle  voci del sistema doganale riportate nell'allegato
II  del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a
specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  dei trasporti e della navigazione determina, con
proprio  decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della
garanzia  finanziaria  da  prestare  per  le esportazioni dei residui
riutilizzabili e dei rifiuti, in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.
  6.  Ai  sensi  e  per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio  del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di spedizione
e  di  destinazione  dei  trasporti transfrontalieri sono individuate
nelle  regioni  o  province autonome in cui sono stoccati o dove sono
dirette  le  sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV
del  regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel
Ministero dell'ambiente.