IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  1  dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994,
n.  632,  con  il quale, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera
e),  del  decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' stato emanato
il  regolamento  recante  il  riordinamento  del  Consiglio superiore
tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
  Considerata  l'opportunita'  di  provvedere  con ulteriori distinti
regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 12, commma 1,
lettere a), b), d), e) ed e-bis), del suddetto decreto-legge;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  regolamentare,  in  primo  luogo,
l'organizzazione  del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge;
  Effettuato   il   confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 febbraio 1995;
  Ritenuto   di   dover   espungere   dall'art.  8  dello  schema  di
provvedimento   sottoposto  al  parere  del  Consiglio  di  Stato  la
disposizione  che  attribuisce  all'Istituto  superiore delle poste e
delle  telecomunicazioni l'attivita' di accreditamento dei laboratori
di  prova  e  di  riconoscimento  di  organismi tecnici in quanto non
conforme alla normativa comunitaria in materia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Uffici ausiliari

  1.  Il  Ministro si avvale del gabinetto, dell'ufficio legislativo,
della  segreteria  particolare, dell'ufficio stampa. I Sottosegretari
di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.
  2. Nell'ambito dei suoi uffici ausiliari il Ministro puo' avvalersi
di  esperti  incaricati  ai  sensi  dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come modificato dal decreto
legislativo  23 dicembre 1993, n. 546. Detti incarichi possono essere
conferiti ad un numero massimo di tre esperti.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione  di decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 3
          febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato  dal  D.Lgs.  23
          dicembre  1933,  n. 546: "6.   Per esigenze cui non possono
          far fronte con personale in  servizio,  le  amministrazioni
          pubbliche   possono   conferire  incarichi  individuali  ad
          esperti di provata competenza, determinando preventivamente
          durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".