Art. 10.
              Competenze degli uffici circoscrizionali

  1.  Agli  uffici  circoscrizionali  sono  preposti  funzionari  con
qualifica di dirigente e sono attribuite le seguenti funzioni:
    a) la verifica degli standards di qualita' degli impianti e delle
reti e della loro corretta gestione e realizzazione;
    b)  il  controllo  tecnico  della  qualita'  e disponibilita' dei
servizi attraverso l'analisi ed il rilievo dei relativi indicatori;
    c)  le  verifiche  tecniche  delle concessioni telefoniche ad uso
privato  e  delle  autorizzazioni  ad  eseguire  impianti  telefonici
interni;
    d) la gestione dei rapporti con gli utenti ed i reclami;
    e)   il   rilascio  delle  autorizzazioni  ad  eseguire  impianti
telefonici interni;
    f)   l'esecuzione   del  controllo  amministrativo,  contabile  e
gestionale delle concessionarie di telecomunicazioni;
    g)  il  rilascio  delle  licenze  di esercizio per stazioni radio
navali  e di aeromobili, dei certificati RTF, delle autorizzazioni di
competenza,  dei  nulla  osta  per  le  antenne  di  ricezione per la
radiodiffusione  via  satellite,  delle  concessioni per l'impianto e
l'esercizio  di  stazioni  di  radioamatori,  delle autorizzazioni di
ascolto SWL;
    h)  l'esame  per  il rilascio dei certificati RTF e delle patenti
per radioamatori;
    i)   l'effettuazione  di  ispezioni  e  collaudi  a  stazioni  di
aeromobili  e navi nonche' la protezione delle radiocomunicazioni dei
servizi pubblici essenziali;
    l) il controllo tecnico ed amministrativo sull'esclusivita' delle
radiocomunicazioni;
    m)  il  controllo  tecnico  per l'individuazione ed i conseguenti
provvedimenti  in  materia  di  interferenze  radioelettriche  e  per
l'esame delle interferenze elettriche;
    n)  l'esecuzione  su disposizione dell'autorita' giudiziaria, dei
controlli sulle radiocomunicazioni;
    o)  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  supporto  per gli organi
giudiziari;
    p)  lo  svolgimento  degli  adempimenti relativi ai controlli dei
programmi    radiotelevisivi   per   conto   del   Garante   per   la
radiodiffusione e l'editoria.
  2.  Restano in ogni caso attribuite agli uffici circoscrizionali di
cui al presente articolo tutte le competenze dei reparti III degli ex
circoli  delle  costruzioni  telegrafiche  e  telefoniche  e relative
dipendenze,  nonche'  dei  reparti  V,  VI,  VII  e  VIII  addetti al
controllo  concessioni  della  cessata Azienda di Stato per i servizi
telefonici.