Art. 12.
                       Procedure contrattuali

 1.  Il segretario generale, ciascuna Direzione generale e l'Istituto
superiore  delle  poste  e delle telecomunicazioni, nell'ambito delle
proprie competenze e con riferimento alle quote di bilancio assegnate
dal  Ministro  ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 14 del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, come sostituito dal
decreto  legislativo  23 dicembre 1993, n. 546, provvedono in materia
di  contratti  per  forniture,  lavori  e  servizi,  predisponendo  i
relativi disciplinari di gara.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 marzo 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  GAMBINO,  Ministro  delle  poste  e
                                  delle telecomunicazioni
                                  FRATTINI,  Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1995
  Atti di Governo registro n. 95, foglio n. 26
 
          Nota all'art. 12:
             - Per l'art. 14 del  D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29,
          vedasi nota all'art. 3.