Art. 12. Procedure contrattuali 1. Il segretario generale, ciascuna Direzione generale e l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito delle proprie competenze e con riferimento alle quote di bilancio assegnate dal Ministro ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedono in materia di contratti per forniture, lavori e servizi, predisponendo i relativi disciplinari di gara. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1995 Atti di Governo registro n. 95, foglio n. 26
Nota all'art. 12: - Per l'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota all'art. 3.