Art. 3. Segretariato generale 1. Il segretario generale, in esecuzione delle direttive impartite dal Ministro per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo: a) coordina l'attivita' delle direzioni generali e dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e, a tal fine, puo' richiedere documenti, notizie ed informazioni ai rispettivi dirigenti; b) vigila sull'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro ai sensi della lettera a) dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; c) esprime le proprie valutazioni sulle proposte formulate dai dirigenti generali; d) organizza la presenza del Ministero nelle sedi comunitarie ed internazionali, d'intesa con il gabinetto del Ministro; e) provvede alla raccolta ed al coordinamento dei dati e degli elementi necessari per l'elaborazione delle relazioni periodiche al Parlamento previste dalle vigenti disposizioni; f) svolge le funzioni di relazione con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; g) garantisce l'unita' di azione dell'amministrazione, anche per gli aspetti connessi alla gestione complessiva delle risorse finanziarie, umane, strumentali e dei sistemi informatici; h) provvede alla raccolta delle pratiche riservate su richiesta dei Ministeri dell'interno e della difesa; i) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'istituto postelegrafonici; l) coadiuva il Ministro nell'esercizio delle sue funzioni in materia di emissioni filateliche e di carte-valori postali; m) sovrintende all'attivita' della biblioteca, del centro di documentazione e del museo storico. 2. Gli uffici di supporto all'attivita' del segretario generale, alla cui articolazione si provvede secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, costituiscono il Segretariato generale.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 6, comma 1, 12 e 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche) - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente". "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario". "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".