Art. 3.
                        Segretariato generale

  1.  Il segretario generale, in esecuzione delle direttive impartite
dal Ministro per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo:
    a)  coordina l'attivita' delle direzioni generali e dell'Istituto
superiore  delle  poste e delle telecomunicazioni e, a tal fine, puo'
richiedere   documenti,   notizie   ed   informazioni  ai  rispettivi
dirigenti;
    b)   vigila  sull'attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi
definiti  dal  Ministro  ai  sensi  della lettera a) dell'art. 14 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni;
    c)  esprime  le  proprie valutazioni sulle proposte formulate dai
dirigenti generali;
    d)  organizza la presenza del Ministero nelle sedi comunitarie ed
internazionali, d'intesa con il gabinetto del Ministro;
    e)  provvede  alla  raccolta ed al coordinamento dei dati e degli
elementi  necessari  per l'elaborazione delle relazioni periodiche al
Parlamento previste dalle vigenti disposizioni;
    f)  svolge  le  funzioni  di  relazione  con  il  pubblico di cui
all'art.  12  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e
successive modificazioni;
    g)  garantisce l'unita' di azione dell'amministrazione, anche per
gli   aspetti   connessi  alla  gestione  complessiva  delle  risorse
finanziarie, umane, strumentali e dei sistemi informatici;
    h)  provvede  alla raccolta delle pratiche riservate su richiesta
dei Ministeri dell'interno e della difesa;
    i)   svolge  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sull'istituto
postelegrafonici;
    l)  coadiuva  il  Ministro  nell'esercizio  delle sue funzioni in
materia di emissioni filateliche e di carte-valori postali;
    m)  sovrintende  all'attivita'  della  biblioteca,  del centro di
documentazione e del museo storico.
  2.  Gli  uffici  di supporto all'attivita' del segretario generale,
alla  cui  articolazione  si  provvede  secondo  la  procedura di cui
all'art.  6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, costituiscono il Segretariato generale.
 
           Nota all'art. 3:
            - Si riporta il testo degli articoli 6, comma 1, 12 e  14
          del  D.Lgs.    3  febbraio 1993, n. 29, come modificati dal
          D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 6 (Individuazione di
          uffici e piante organiche)  -  1.    Nelle  amministrazioni
          dello   Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  nelle
          universita'  l'individuazione  degli  uffici   di   livello
          dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta
          mediante  regolamento governativo, su proposta del Ministro
          competente, d'intesa con la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica e con il
          Ministro  del  tesoro.     L'individuazione  degli   uffici
          corrispondenti   ad  altro  livello  dirigenziale  e  delle
          relative funzioni e' disposta con regolamento adottato  dal
          Ministro   competente,   d'intesa  con  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e con il  Ministro  del  tesoro,  su
          proposta del dirigente generale competente".
             "Art.  12  (Ufficio  relazioni con il pubblico). - 1. Le
          amministrazioni pubbliche, al fine di  garantire  la  piena
          attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
          nell'ambito della propria struttura e  nel  contesto  della
          ridefinizione  degli  uffici di cui all'art. 31, uffici per
          le relazioni con il pubblico.
             2.  Gli  uffici  per  le  relazioni  con   il   pubblico
          provvedono,   anche   mediante   l'utilizzo  di  tecnologie
          informatiche:
               a)  al  servizio   all'utenza   per   i   diritti   di
          partecipazione  di  cui  al  capo  III della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
               b) all'informazione all'utenza relativa  agli  atti  e
          allo stato dei procedimenti;
               c)   alla   ricerca   ed   analisi   finalizzate  alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti  organizzativi  e  logistici   del   rapporto   con
          l'utenza.
             3.  Agli  uffici  per le relazioni con il pubblico viene
          assegnato, nell'ambito delle  attuali  dotazioni  organiche
          delle   singole   amministrazioni,   personale  con  idonea
          qualificazione e con elevata capacita'  di  avere  contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione.
             4. Al fine di assicurare  la  conoscenza  di  normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,   per   l'attuazione  delle  iniziative  individuate
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  si  avvalgono  del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale   di   servizio,   secondo  un  piano  annuale  di
          coordinamento del fabbisogno  di  prodotti  e  servizi,  da
          sottoporre  all'approvazione  del  Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
             5. Per le comunicazioni previste dalla  legge  7  agosto
          1990,  n.    241,  non  si  applicano  le norme vigenti che
          dispongono la tassa a carico del destinatario".
             "Art. 14 (Indirizzo  politico-amministrativo)  -  1.  Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal   fine,  periodicamente  e  comunque  ogni  anno  entro
          sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla
          base delle proposte dei dirigenti generali:
               a) definisce gli obiettivi ed i programmi da  attuare,
          indica  le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti direttive
          generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
               b) assegna, a ciascun ufficio di livello  dirigenziale
          generale,      una     quota     parte     del     bilancio
          dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie,
          riferibili ai  procedimenti  o  subprocedimenti  attribuiti
          alla  responsabilita'  dell'ufficio,  e  agli  oneri per il
          personale  e  per  le  risorse  strumentali   allo   stesso
          assegnati.
             2.  In  relazione  anche all'esercizio delle funzioni di
          cui al comma 1,  i  consigli  di  amministrazione  svolgono
          compiti consultivi.
             3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
          ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari
          motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel
          provvedimento  di  avocazione,  da comunicare al Presidente
          del Consiglio dei Ministri".