Art. 4.
    Direzione generale per gli affari generali e per il personale

  1.  La  Direzione  generale  per  gli  affari  generali  e  per  il
personale:
    a)  collabora con il Ministro nella definizione degli obiettivi e
degli indirizzi dell'amministrazione del personale;
    b)  svolge le funzioni relative al reclutamento del personale, al
trattamento giuridico ed economico, alla gestione della mobilita', al
trattamento  di  quiescenza,  al  contenzioso relativo al personale e
cura   i   rapporti  con  le  organizzazioni  sindacali,  coordinando
l'attivita' di contrattazione;
    c)  raccoglie  e  predispone,  sulla base delle indicazioni delle
singole  direzioni  generali  e dell'Istituto superiore delle poste e
delle  telecomunicazioni, gli elementi per la formazione del bilancio
del  Ministero  e provvede alla gestione dei relativi capitoli per la
parte  non  direttamente  assegnata dal Ministro a ciascuna direzione
generale,  ai  sensi  dell'art.  14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
    d)  ha  alle sue dipendenze gli uffici del cassiere centrale, del
consegnatario, dell'agente contabile e dell'ufficiale rogante;
    e)  svolge  funzioni di coordinamento con amministrazioni, enti e
societa', in materia di attivita' sociali;
    f)  cura  la  segreteria  degli organi collegiali del Ministero e
delle  commissioni  consultive  istituite  dal Ministro, ad eccezione
della  segreteria del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni.
 
            Nota all'art. 4:
             - Per l'art. 14 del  D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29,
          vedasi nota all'art. 3.