Art. 4. Direzione generale per gli affari generali e per il personale 1. La Direzione generale per gli affari generali e per il personale: a) collabora con il Ministro nella definizione degli obiettivi e degli indirizzi dell'amministrazione del personale; b) svolge le funzioni relative al reclutamento del personale, al trattamento giuridico ed economico, alla gestione della mobilita', al trattamento di quiescenza, al contenzioso relativo al personale e cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, coordinando l'attivita' di contrattazione; c) raccoglie e predispone, sulla base delle indicazioni delle singole direzioni generali e dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, gli elementi per la formazione del bilancio del Ministero e provvede alla gestione dei relativi capitoli per la parte non direttamente assegnata dal Ministro a ciascuna direzione generale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; d) ha alle sue dipendenze gli uffici del cassiere centrale, del consegnatario, dell'agente contabile e dell'ufficiale rogante; e) svolge funzioni di coordinamento con amministrazioni, enti e societa', in materia di attivita' sociali; f) cura la segreteria degli organi collegiali del Ministero e delle commissioni consultive istituite dal Ministro, ad eccezione della segreteria del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota all'art. 3.