Art. 5. Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni 1. La Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni: a) predispone gli atti di concessione e le relative convenzioni ovvero rilascia le concessioni, licenze, autorizzazioni e certificazioni di propria competenza; b) coordina l'attivita' degli uffici periferici volta al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, nonche' alle relative verifiche; c) esercita, sia a livello centrale che attraverso gli uffici periferici, le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi da parte dei concessionari; d) formula disciplinari di gara per i servizi gestiti in regime di concorrenza; e) compie gli atti di gestione amministrativo-contabile attinenti alle concessioni, curando, d'intesa con il cassiere centrale del Ministero, l'acquisizione dei canoni; f) svolge l'attivita' tecnica inerente alle concessioni, assegnando le frequenze e vigilando sul rispetto delle modalita' tecniche contenute nelle concessioni ed autorizzazioni nonche' nei contratti di programma e di servizio; g) autorizza la connessione alla rete pubblica delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati di omologazione; h) approva i piani di sviluppo ed esecutivi delle concessionarie e le relative modifiche; i) partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.