Art. 5.
      Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni

  1. La Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni:
    a)  predispone  gli atti di concessione e le relative convenzioni
ovvero   rilascia   le   concessioni,   licenze,   autorizzazioni   e
certificazioni di propria competenza;
    b) coordina l'attivita' degli uffici periferici volta al rilascio
delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, nonche' alle
relative verifiche;
    c)  esercita,  sia  a  livello centrale che attraverso gli uffici
periferici,  le  funzioni  di  vigilanza  e di controllo sul rispetto
degli obblighi da parte dei concessionari;
    d)  formula  disciplinari di gara per i servizi gestiti in regime
di concorrenza;
    e) compie gli atti di gestione amministrativo-contabile attinenti
alle  concessioni,  curando,  d'intesa  con  il cassiere centrale del
Ministero, l'acquisizione dei canoni;
    f)   svolge   l'attivita'   tecnica  inerente  alle  concessioni,
assegnando  le  frequenze  e  vigilando  sul rispetto delle modalita'
tecniche  contenute  nelle  concessioni ed autorizzazioni nonche' nei
contratti di programma e di servizio;
    g)   autorizza   la   connessione   alla   rete   pubblica  delle
apparecchiature  terminali di telecomunicazioni e rilascia i relativi
certificati di omologazione;
    h)  approva i piani di sviluppo ed esecutivi delle concessionarie
e le relative modifiche;
    i)   partecipa   ai   lavori   degli   organismi   nazionali   ed
internazionali di normazione per la parte di propria competenza.