Art. 6. Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze 1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze: a) predispone il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; b) in applicazione del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle frequenze a livello nazionale e vigila sulla loro attuazione; c) espleta direttamente il controllo delle emissioni radioelettriche, assicurando una corretta gestione dello spettro-radio, per ottimizzarne l'utilizzazione nonche' ai fini della mutua compatibilizzazione radioelettrica, avvalendosi di idonei sistemi informativi e di elaborazione; d) coordina l'attivita' tecnica di controllo dello spettro radioelettrico espletata dagli uffici periferici; e) collabora alla definizione degli aspetti tecnici delle concessioni, delle autorizzazioni e delle convenzioni in materia radioelettrica nonche' dei contratti di programma e di servizio; f) partecipa, per la parte di competenza, alla stesura delle norme e regole tecniche per l'omologazione degli apparati e per la regolamentazione dei servizi; g) esprime i pareri tecnici per il rilascio delle licenze e delle omologazioni e autorizzazioni di apparati radioelettrici e relative certificazioni di propria competenza; h) coadiuva il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo affidate in materia radiotelevisiva, nell'ambito del monitoraggio tecnico dei programmi trasmessi; i) collabora con gli organismi internazionali preposti alla pianificazione e alla regolamentazione delle radiofrequenze nonche' alla redazione della normativa internazionale del settore radioelettrico.