Art. 6.
              Direzione generale per la pianificazione
                    e la gestione delle frequenze

  1.  La Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle
frequenze:
    a)    predispone    il    piano    regolatore   nazionale   delle
telecomunicazioni;
    b)   in   applicazione   del   regolamento  internazionale  delle
radiocomunicazioni   predispone   i   piani   di  ripartizione  e  di
assegnazione  delle frequenze a livello nazionale e vigila sulla loro
attuazione;
    c)    espleta   direttamente   il   controllo   delle   emissioni
radioelettriche,    assicurando    una    corretta   gestione   dello
spettro-radio, per ottimizzarne l'utilizzazione nonche' ai fini della
mutua   compatibilizzazione  radioelettrica,  avvalendosi  di  idonei
sistemi informativi e di elaborazione;
    d)  coordina  l'attivita'  tecnica  di  controllo  dello  spettro
radioelettrico espletata dagli uffici periferici;
    e)   collabora  alla  definizione  degli  aspetti  tecnici  delle
concessioni,  delle  autorizzazioni  e  delle  convenzioni in materia
radioelettrica nonche' dei contratti di programma e di servizio;
    f)  partecipa,  per  la  parte  di competenza, alla stesura delle
norme  e  regole  tecniche per l'omologazione degli apparati e per la
regolamentazione dei servizi;
    g) esprime i pareri tecnici per il rilascio delle licenze e delle
omologazioni  e  autorizzazioni di apparati radioelettrici e relative
certificazioni di propria competenza;
    h)  coadiuva  il  Garante  per  la  radiodiffusione  e l'editoria
nell'esercizio  delle  funzioni  a  quest'ultimo  affidate in materia
radiotelevisiva,  nell'ambito  del monitoraggio tecnico dei programmi
trasmessi;
    i)  collabora  con  gli  organismi  internazionali  preposti alla
pianificazione  e  alla regolamentazione delle radiofrequenze nonche'
alla   redazione   della   normativa   internazionale   del   settore
radioelettrico.