Art. 7. Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi 1. La Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi: a) predispone i contratti di programma e di servizio con gli enti e le societa' vigilati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; b) svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti di programma e di servizio; c) elabora le metodologie per la definizione delle tariffe ed il loro periodico aggiornamento, verificando l'andamento dei costi di gestione e delle reti e dei servizi affidati in concessione; d) definisce i livelli di qualita' dei servizi e ne controlla il rispetto secondo le procedure fissate nei contratti di programma e di servizio; e) cura, sulla base degli indirizzi emanati dal Ministro, gli adempimenti oggetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di qualita' dei servizi resi al pubblico e di tutela degli utenti; f) formula proposte per il recepimento e l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e l'adeguamento della normativa interna alla regolamentazione internazionale dei servizi postali e di telecomunicazioni; g) promuove ed attua studi, anche comparatistici, circa le prospettive di evoluzione dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; h) partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.