Art. 7.
             Direzione generale per la regolamentazione
                      e la qualita' dei servizi

  1.  La Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei
servizi:
    a) predispone i contratti di programma e di servizio con gli enti
e   le   societa'   vigilati   dal  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
    b)  svolge  le  funzioni  di vigilanza e controllo previste dalle
leggi, dai regolamenti e dai contratti di programma e di servizio;
    c)  elabora le metodologie per la definizione delle tariffe ed il
loro  periodico  aggiornamento,  verificando l'andamento dei costi di
gestione e delle reti e dei servizi affidati in concessione;
    d)  definisce i livelli di qualita' dei servizi e ne controlla il
rispetto secondo le procedure fissate nei contratti di programma e di
servizio;
    e)  cura,  sulla  base  degli indirizzi emanati dal Ministro, gli
adempimenti  oggetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  materia  di  qualita' dei servizi resi al pubblico e di
tutela degli utenti;
    f)  formula  proposte  per  il  recepimento  e l'attuazione delle
direttive dell'Unione europea e l'adeguamento della normativa interna
alla   regolamentazione  internazionale  dei  servizi  postali  e  di
telecomunicazioni;
    g)  promuove  ed  attua  studi,  anche  comparatistici,  circa le
prospettive   di   evoluzione   dei   settori  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
    h)   partecipa   ai   lavori   degli   organismi   nazionali   ed
internazionali di normazione per la parte di propria competenza.