Art. 8.
      Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

  1. L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni:
    a) predispone ed adotta specifiche norme e regole tecniche per il
collaudo   e   l'omologazione   degli   apparati   di  reti  e  delle
apparecchiature  terminali  e  rilascia  i  rapporti  di  prova,  gli
attestati  di  conformita' e i certificati di omologazione di propria
competenza;
    b)  concorre  alla  definizione  degli  standards di qualita' dei
servizi,   delle   linee   guida  per  lo  sviluppo  dell'innovazione
tecnologica dei servizi e dei contratti di programma;
    c)  effettua  studi  e  ricerche  scientifiche  anche connessi ai
compiti affidatigli;
    d)  coordina  i  programmi  di ricerca e sperimentazione operando
anche  attraverso  convenzioni con enti ed istituti specializzati nel
settore  delle  poste,  delle  telecomunicazioni  e  della tecnologia
dell'informazione;
    e)   partecipa   alle  attivita'  degli  organismi  nazionali  ed
internazionali   di   normazione   tecnica  in  materia  di  poste  e
telecomunicazioni, promuovendo la partecipazione nazionale;
    f)  organizza  corsi  e seminari di formazione e specializzazione
professionale  del  personale del Ministero e promuove lo svolgimento
di  corsi  post-universitari di alta specializzazione tecnica tramite
la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
    g)  gestisce  i  laboratori  di  prova  del  Ministero, nonche' i
sistemi e gli impianti necessari per svolgere i compiti di istituto e
fornisce  il  supporto  all'attivita'  ministeriale di vigilanza e di
controllo;
    h)  svolge attivita' diretta a certificare la qualita' di aziende
manifatturiere  ed  i  relativi  prodotti  nei settori di competenza,
anche in base a collaborazioni ed intese con organismi del settore;
    i)  certifica  in  merito  alla compatibilita' elettromagnetica e
alla  protezione  e  sicurezza  dell'utenza,  del  personale  e degli
apparati;
    l)  effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche ed
economiche per conto di organismi pubblici e privati.
  2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 12, comma
1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'ordinamento
dell'Istituto, per quanto non previsto dal comma precedente, continua
ad essere disciplinato dalle norme vigenti.
 
          Nota all'art. 8:
             - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.L.  1  dicembre
          1993,  n.   487, convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 gennaio 1994, n.  71:
             "Art. 12 (Ordinamento del Ministero). - 1.  Con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare,  ai sensi
          dell'art. 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          previo    confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative, di concerto  con  i  Ministri
          per  la  funzione  pubblica  e del tesoro, si provvede, nel
          rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n.  29:
               a)  all'organizzazione  del  Ministero,  dotato  di un
          segretario generale, e  dei  dipendenti  uffici  periferici
          definendo,   nei   limiti   della  dotazione  organica,  le
          modalita' di inquadramento e l'assegnazione  del  personale
          agli uffici;
               b)  al  riordinamento  dell'Istituto  superiore  delle
          poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere  compiti
          di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni
          con  enti  ed istituti di ricerca specializzati nel settore
          delle poste e delle telecomunicazioni,  di  predisposizione
          della  normativa  tecnica, di collaudo e di omologazione di
          apparecchiature e sistemi, di formazione del personale  del
          Ministero    con    particolare   riguardo   alle   materie
          tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;
               c) al riordinamento del  Consiglio  superiore  tecnico
          delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in
          relazione alle funzioni del Ministero;
               d)  alla  definizione  della posizione pensionistica e
          previdenziale  del  personale  inquadrato  nei  ruoli   del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
               e)  alla definizione dei criteri e delle modalita' per
          il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle  poste
          e  delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli
          immobili da assegnare in uso al  Ministero  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni;
             e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche
          del  personale  indicate  nella  tabella  A,  purche' senza
          maggiori oneri, qualora si riscontrino in  essa  differenze
          rispetto alle effettive presenze.
             2.  Le  dotazioni  organiche del personale del Ministero
          delle poste e delle telecomunicazioni  sono  stabilite  nei
          limiti  indicati  nella  tabella  A  allegata  al  presente
          decreto. Le dotazioni medesime sono modificate  secondo  le
          procedure  previste  dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29.  A  decorrere  dal  1
          gennaio  1994  e  fino  alla  data di entrata in vigore del
          decreto del Presidente della Repubblica previsto dal  comma
          1,  il  Ministero  delle  poste  e  delle telecomunicazioni
          esercita   le   funzioni   ed   i   compiti   gia'   svolti
          dall'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e non  attribuiti  all'ente,  attraverso  il  personale  da
          assegnarsi  al Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2, nei
          limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella  A.
          Con    decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni previo confronto  con  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, sensito il Ministro
          del  tesoro,  da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno
          individuati  il  personale  e  gli  uffici  occorrenti  per
          compiti di cui al comma 1".