Art. 8. Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni 1. L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni: a) predispone ed adotta specifiche norme e regole tecniche per il collaudo e l'omologazione degli apparati di reti e delle apparecchiature terminali e rilascia i rapporti di prova, gli attestati di conformita' e i certificati di omologazione di propria competenza; b) concorre alla definizione degli standards di qualita' dei servizi, delle linee guida per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica dei servizi e dei contratti di programma; c) effettua studi e ricerche scientifiche anche connessi ai compiti affidatigli; d) coordina i programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti ed istituti specializzati nel settore delle poste, delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione; e) partecipa alle attivita' degli organismi nazionali ed internazionali di normazione tecnica in materia di poste e telecomunicazioni, promuovendo la partecipazione nazionale; f) organizza corsi e seminari di formazione e specializzazione professionale del personale del Ministero e promuove lo svolgimento di corsi post-universitari di alta specializzazione tecnica tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni; g) gestisce i laboratori di prova del Ministero, nonche' i sistemi e gli impianti necessari per svolgere i compiti di istituto e fornisce il supporto all'attivita' ministeriale di vigilanza e di controllo; h) svolge attivita' diretta a certificare la qualita' di aziende manifatturiere ed i relativi prodotti nei settori di competenza, anche in base a collaborazioni ed intese con organismi del settore; i) certifica in merito alla compatibilita' elettromagnetica e alla protezione e sicurezza dell'utenza, del personale e degli apparati; l) effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche ed economiche per conto di organismi pubblici e privati. 2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'ordinamento dell'Istituto, per quanto non previsto dal comma precedente, continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71: "Art. 12 (Ordinamento del Ministero). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalita' di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici; b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici; c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero; d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; e) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purche' senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze. 2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti gia' svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sensito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1".