Art. 9.
                       Uffici circoscrizionali

  1.  Sono  uffici  periferici  del Ministero gli uffici di controllo
delle   concessioni,   delle   autorizzazioni   e   delle   emissioni
radioelettriche aventi le seguenti circoscrizioni territoriali:
    a) Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;
    b) Liguria con sede a Genova;
    c) Lombardia con sede a Milano;
    d) Veneto con sede a Venezia;
    e) Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;
    f) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;
    g) Emilia-Romagna con sede a Bologna;
    h) Toscana con sede a Firenze;
    i) Marche, Umbria con sede ad Ancona;
    l) Lazio con sede a Roma;
    m) Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;
    n) Sardegna con sede a Cagliari;
    o) Campania con sede a Napoli;
    p) Puglia e Basilicata con sede a Bari;
    q) Calabria con sede a Reggio Calabria;
    r) Sicilia con sede a Palermo.
  2.  Gli  uffici  gia'  dipendenti  dai  circoli  delle  costruzioni
telegrafiche  e  telefoniche,  addetti  a  compiti di controllo delle
concessioni di telecomunicazioni, ovvero di controllo delle emissioni
radioelettriche,  aventi sede in localita' diverse da quelle indicate
nel  comma 1, restano nelle sedi attuali alle dipendenze dell'ufficio
circoscrizionale territorialmente competente.