Art. 9. Uffici circoscrizionali 1. Sono uffici periferici del Ministero gli uffici di controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche aventi le seguenti circoscrizioni territoriali: a) Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino; b) Liguria con sede a Genova; c) Lombardia con sede a Milano; d) Veneto con sede a Venezia; e) Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste; f) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano; g) Emilia-Romagna con sede a Bologna; h) Toscana con sede a Firenze; i) Marche, Umbria con sede ad Ancona; l) Lazio con sede a Roma; m) Abruzzo e Molise con sede a Sulmona; n) Sardegna con sede a Cagliari; o) Campania con sede a Napoli; p) Puglia e Basilicata con sede a Bari; q) Calabria con sede a Reggio Calabria; r) Sicilia con sede a Palermo. 2. Gli uffici gia' dipendenti dai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, addetti a compiti di controllo delle concessioni di telecomunicazioni, ovvero di controllo delle emissioni radioelettriche, aventi sede in localita' diverse da quelle indicate nel comma 1, restano nelle sedi attuali alle dipendenze dell'ufficio circoscrizionale territorialmente competente.