Art. 21 Modalita' del concorso e del corso 1. Nel bando di concorso, indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione al concorso; d) i titoli da valutare; e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame; f) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice cui sono devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione dei titoli; g) la durata del corso. 2. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze del ruolo "sovrintendenti" alla data in cui gli aspiranti conseguiranno la nomina a vice brigadiere, avuto riguardo alle capacita' ricettive dei reparti di istruzioni di base e di formazione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.