Art. 21 
                 Modalita' del concorso e del corso 
 
  1. Nel bando di concorso, indetto con  decreto  ministeriale,  sono
stabiliti: 
    a) il numero dei posti da mettere a  concorso,  distinto  per  il
contingente ordinario e il contingente di mare; 
    b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione  della
domanda di ammissione al concorso; 
    c) le date entro le quali  gli  aspiranti  dovranno  possedere  e
conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione al
concorso; 
    d) i titoli da valutare; 
    e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame; 
    f) la  composizione  della  commissione  per  l'accertamento  dei
requisiti e  della  commissione  esaminatrice  cui  sono  devoluti  i
giudizi sulla prova di esame e la valutazione dei titoli; 
    g) la durata del corso. 
  2. Il numero dei posti  da  mettere  a  concorso  e'  calcolato  in
relazione alle prevedibili vacanze del  ruolo  "sovrintendenti"  alla
data in cui gli aspiranti conseguiranno la nomina a vice  brigadiere,
avuto riguardo alle capacita' ricettive dei reparti di istruzioni  di
base e di formazione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995,  n.  162
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.