Art. 24 
                    Formazione delle graduatorie 
 
  1. La commissione di cui all'art.  23,  al  termine  del  concorso,
forma distinte graduatorie di merito per il contingente  ordinario  e
per il contingente di mare. 
  2. Per la formazione delle graduatorie: 
    a) viene preso  come  base  il  punteggio  attribuito  a  ciascun
concorrente ai sensi del precedente art. 23, eventualmente maggiorato
del punteggio relativo ai titoli posseduti; 
    b) a parita' di  punteggio  prevalgono,  nell'ordine,  il  grado,
l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e l'eta'.