Art. 24 Formazione delle graduatorie 1. La commissione di cui all'art. 23, al termine del concorso, forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. 2. Per la formazione delle graduatorie: a) viene preso come base il punteggio attribuito a ciascun concorrente ai sensi del precedente art. 23, eventualmente maggiorato del punteggio relativo ai titoli posseduti; b) a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e l'eta'.