Art. 30 Stato degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" 1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "Stato dei Sottufficiali", purche' non siano in contrasto, o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto. 2. Ai frequentatori del corso, sino al conferimento della nomina di vice brigadiere, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.