Art. 30 
         Stato degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" 
 
  1. Agli appartenenti al  ruolo  "sovrintendenti"  si  applicano  le
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto in materia di "Stato dei Sottufficiali", purche' non siano in
contrasto, o, comunque, incompatibili con le  disposizioni  stabilite
dal presente decreto. 
  2. Ai frequentatori del corso, sino al conferimento della nomina di
vice brigadiere, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 9
del presente decreto.