Art. 41 
               Valutazione delle prove scritta e orale 
 
  1. La commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  delle  prove
d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un  punto  di  merito
espresso in  ventesimi.  E'  dichiarato  idoneo  il  concorrente  che
riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi. 
  2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna a  ciascun
concorrente, per la prova orale,  un  punto  di  merito  espresso  in
ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta  un  punto
di merito di almeno 10 ventesimi.