Art. 41 Valutazione delle prove scritta e orale 1. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto di merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi.