Art. 42 Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica 1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nelle prove previste dall'art. 39, e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza dell'informatica. L'esame della lingua estera consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca. 2. Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice all'uopo preposta e' integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa. Per la valutazione dell'esame di conoscenza dell'informatica, la commissione esaminatrice suddetta e' integrata da un ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente impiegato nel settore dell'informatica. 3. La commissione esaminatrice assegna per la prova scritta e per, quella orale di lingua estera e per la prova di informatica un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova scritta e orale di lingua estera e nella prova di informatica ha riportato un voto compreso fra 10 e 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni indicate al comma 3 del successivo art. 43.