Art. 42 
Valutazione  delle  prove  di   lingua   estera   e   di   conoscenza
                          dell'informatica 
 
  1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede  di  domanda
di ammissione al concorso, e sempreche' abbia  riportato  l'idoneita'
nelle prove previste dall'art.  39,  e'  sottoposto  all'esame  della
lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza  dell'informatica.
L'esame della lingua estera consiste in una prova scritta  e  in  una
prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di  concorso.  Il
candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue:  francese,
inglese, spagnola, tedesca. 
  2. Per la valutazione dell'esame di lingua  estera  la  commissione
esaminatrice all'uopo preposta e' integrata da un  docente  abilitato
all'insegnamento  della  lingua  estera  oggetto  dell'esame  o,   in
mancanza, da un ufficiale in servizio  permanente  della  Guardia  di
finanza,  qualificato  conoscitore  della  lingua  stessa.   Per   la
valutazione dell'esame di conoscenza dell'informatica, la commissione
esaminatrice suddetta e' integrata da un ufficiale della  Guardia  di
finanza   in    servizio    permanente    impiegato    nel    settore
dell'informatica. 
  3. La commissione esaminatrice assegna per la prova scritta e  per,
quella orale di lingua estera e per la prova di informatica  un  voto
espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica  dei
punti assegnati nella prova scritta e orale di lingua estera e  nella
prova di informatica ha riportato  un  voto  compreso  fra  10  e  20
ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di  merito,
le maggiorazioni indicate al comma 3 del successivo art. 43.