Art. 45 Rinvio dal corso 1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano; b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi; c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso. 3. Sono anche rinviati dal corso coloro che, per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta', ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo e il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44. 4. Il provvedimento di rinvio per i motivi di cui al comma 2, lettera a), e' adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.