Art. 45 
                          Rinvio dal corso 
 
  1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere
rinviati dal corso per rinunzia. 
  2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori che: 
    a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita'
necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano; 
    b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi; 
    c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto  un  anno
di corso. 
  3. Sono anche rinviati dal corso coloro che, per infermita' o altre
cause indipendenti dalla loro volonta', ne siano rimasti assenti  per
oltre 90 giorni,  per  ciascun  anno  di  corso.  Essi,  pero',  sono
ammessi, per una sola  volta,  a  frequentare,  nell'anno  scolastico
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo  e
il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai  sensi
del comma 5 dell'art. 44. 
  4. Il provvedimento di rinvio per i  motivi  di  cui  al  comma  2,
lettera a), e' adottato con decreto ministeriale, mentre i  rimanenti
provvedimenti  di  rinvio  sono  adottati  con   determinazione   del
comandante generale della Guardia di finanza. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995,  n.  162
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.