Art. 48 
                         Modalita' del corso 
 
  1. Per lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per  il  rinvio
dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27  e
29 del presente decreto. 
  2. Al termine del corso ai relativi frequentatori: 
    a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la nomina
a maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie  finali,  con
decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli  esami  di
idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo
ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei  parigrado  nominati
nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al  termine
del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; 
    b) se dichiarati idonei in  seconda  sessione,  e'  conferita  la
nomina a maresciallo con decorrenza dal giorno successivo a quello di
termine degli esami  di  idoneita'  di  seconda  sessione  al  corso,
nell'ordine determinato dalle graduatorie  finali.  Gli  stessi  sono
iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo  quelli
dichiarati idonei nella prima sessione. 
  3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso  nel  caso
in cui il frequentatore del corso, dichiarato  idoneo  ai  sensi  del
comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55,
comma 2, del presente decreto. 
  4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma
3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a  ruolo,
il frequentatore  del  corso  deve  essere  nominato  con  la  stessa
decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la  nomina  al  grado  di
maresciallo non fosse stata sospesa.