Art. 50 
       Stato giuridico degli appartenenti al ruolo "ispettori" 
 
  1.  Agli  appartenenti  al  ruolo  "ispettori"  si   applicano   le
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto in materia di "stato dei sottufficiali", purche' non siano in
contrasto, o comunque, incompatibili con  le  disposizioni  stabilite
dal presente decreto.