Art. 55 Inclusione ed esclusione dalle aliquote 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alla data indicata nel precedente art. 54 abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 53. 2. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado o in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinche' si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.