Art. 55 
               Inclusione ed esclusione dalle aliquote 
 
  1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali
che alla data indicata nel precedente  art.  54  abbiano  soddisfatto
alle condizioni di cui all'art. 53. 
  2. Dalle  aliquote  sono  esclusi  i  sottufficiali  che  risultino
imputati in  un  procedimento  penale  per  delitto  non  colposo,  o
sottoposti  a  procedimenti   disciplinari   di   stato   o   sospesi
dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado o in aspettativa per
qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
  3.  Nei  riguardi  dei  sottufficiali  esclusi  dalle  aliquote  di
valutazione per non aver  maturato,  per  motivi  di  servizio  o  di
salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse
ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle  cause
impeditive. 
  4. Al venir meno delle predette  cause  impeditive,  salvo  che  le
stesse non comportino la cessazione  dal  servizio,  gli  interessati
sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinche'  si
proceda al loro scrutinio con riferimento  all'aliquota  nella  quale
avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata  la
causa di esclusione.  Gli  stessi  conseguiranno,  eventualmente,  la
promozione al grado superiore con  la  sede  di  anzianita'  che  gli
sarebbe spettata  qualora  non  si  fosse  manifestata  la  causa  di
esclusione.