Art. 57 
                     Avanzamento "ad anzianita'" 
 
  1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo  le  modalita'  di
cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983,  n.  212,  attraverso  la
formulazione  dei  giudizi  di  idoneita'  o  di  non  idoneita'  ivi
specificati, espressi con riferimento,  al  possesso,  da  parte  del
sottufficiale interessato dei seguenti requisiti: 
    a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado; 
    b) fisici, intellettuali, di  cultura,  morali  e  di  carattere,
necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 
  2.  I  sottufficiali  iscritti  nel  quadro  di   avanzamento   "ad
anzianita'" sono promossi, con decreto ministeriale, a  ruolo  aperto
con decorrenza dal giorno successivo  a  quello  del  compimento  del
periodo di permanenza nel grado previsto  dalle  tabelle  D/1  e  D/2
allegate al presente decreto. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  13/7/1995,  n.  162
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 57:
             -  Per  l'art.  34  della  legge  10 maggio 1983, n. 212
          (Norme sul reclutamento, gli organici e  l'avanzamento  dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza), vedi nota all'articolo 56.