Art. 57 Avanzamento "ad anzianita'" 1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento, al possesso, da parte del sottufficiale interessato dei seguenti requisiti: a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 2. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" sono promossi, con decreto ministeriale, a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/7/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 57: - Per l'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), vedi nota all'articolo 56.