Art. 59 Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni 1. I sottufficiali che: a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio; b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio ovvero riportate od aggravate per causa di servizio, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote; c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.