Art. 59 
       Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni 
 
  1. I sottufficiali che: 
a) siano gia' stati giudicati  idonei  all'avanzamento,  iscritti  in
   quadro e non promossi  e  che  non  possono  essere  ulteriormente
   valutati perche' raggiunti dai limiti di eta'  per  la  cessazione
   dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili
   al servizio incondizionato o perche' deceduti per ferite,  lesioni
   o infermita' provenienti da causa di servizio; 
b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio  incondizionato
   ovvero deceduti per ferite, lesioni o  infermita'  provenienti  da
   causa di servizio ovvero  riportate  od  aggravate  per  causa  di
   servizio, cessando dal  servizio  nell'anno  in  cui,  pur  avendo
   maturato  i  requisiti  prescritti  per  essere  ricompresi  nelle
   aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non
   possono, per i motivi  suddetti,  essere  inclusi  nelle  predette
   aliquote; 
c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime  condizioni
   di cui alle precedenti lettere a) e b), prima di  essere  valutati
   per l'avanzamento, sono promossi,  con  decreto  ministeriale,  al
   grado superiore  dal  giorno  precedente  alle  intervenute  cause
   impeditive, ovvero dal giorno  precedente  al  raggiungimento  del
   limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.